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> La tutela dell'Ecosistema |
La
recente riforma della Costituzione italiana presenta partìcolari
novità, non solo nel prefigurare un modello di Stato
sussidiario ma anche per aver formalizzato la costituzionalizzazione
dell'ambiente.In relazione alle competenze
legislative il nuovo art. 117 della Costituzione italiana, nel
comma 2, lett. S, in primis, attribuisce la "tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema” alla podestà legislativa esclusiva
dello Stato. In secondo luogo, prevede la competenza legislativa
concorrente delle Regioni in diverse materie che, sicuramente,
possono essere definite attinenti all'ambiente, come la
"valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
la tutela della salute, la governo del territorio, la protezione
civile, la produzione, trasporto e dìstribuzIone nazionale
dell'energia, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti
di trasporto e dì navigazione, la ricerca scientifica
e tecnologica ed di sostegno dell'innovazione per i settori
produttivi". Com’è noto, per tutte le materie
non comprese nell'elenco di cui all'art. 117 della nuova Costituzione
italiana, la competenza residuale è delle regioni. Anche
prima dell'entrata In vigore del nuovo titolo V della nostra
Costituzione, il tema della tutela dell'ambiente presentava
diverse difficoltà nel rapporto tra fonti statali e fonti
regionali. In primis, si poneva il dubbio sulla competenza legislativa
delle regioni in assenza di un esplicito riferimento alla tutela
dell'ambiente nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione.
La Corte costituzionale con diverse sentenze aveva riconosciuto
la competenza legislativa delle Regioni in diversi settori ma
solo quando questi si riferivano a materie elencate nell'art.
117 della Costituzione, come l'urbanistica, i lavori pubblici,
l'agricoltura, la caccia e la pesca, l'assistenza sanitaria,
il turismo, la navigazione, i porti lacuali. Nel nuovo art.
117 della Costituzione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
viene riconosciuta come valore di rilevanza costituzionale e
quindi come interesse trasversale o orizzontale collegate Funzionalmente
alle varie materie di competenza statale ed anche regionale.
La competenza esclusiva dello Stato nella tutela dell'ambiente
si giustifica nella necessità dì una maggiore
uniformità ed omogeneità strategica dell'azIone
di tutela, su tutto il territorio nazionale, e nella necessità
di definire dei livelli minimi di protezione. Ciò non
esclude che le Regioni possano introdurre misure dì tutela
più rigorose o più adatte ai diversi contesti
territoriali rispetto a quelle previste dello stato, in attuazione
del principio della differenziazione e della sussidiarietà.
La nozione costituzionale, di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"
presenta diverse problematiche e, quindi, non poche difficoltà
d'interpretazione per il giurista e l'operatore dei diritto.
Il concetto di ecosistema tende ad individuare un contesto ove
esiste uno stato di equilibrio, autonomo in rapporto agli altri
ecosistemi (microsistemi, mesosistemi, macrosistemi, ecc.) mentre
la biosfera è la combinazione: dì più ecosistemi.
In questo ordine, la tutela dell'ambiente sta a significare
la protezione dell’equilibrio ecologico riferito alla
biosfera o a singoli contesti ecologici. Quindi, la nozione
di ambiente è più ampia rispetto a quella di ecosistema
perché si riferisce non solo alla naturalità ma
anche all'ambiente costruito, ovvero, a quelle situazioni concrete
ove l'uomo e gli esseri viventi operano e vivono. Nel contesto
dì tutela dell'ambiente va riferito anche quell'elemento
sociale e culturale che determina non solo la qualità
della vita ma anche lo sviluppo sostenibile, riferito all'utilizzo
delle risorse naturali e alle attività umane. Il valore
costituzionale della tutela dell'ambiente è da considerarsi
come un valore d’ampia portata, a cui è possibile
ricollegare non solo il diritto alla qualità della vita,
ma anche il concetto di sviluppo sostenibile. L'ambiente e l'ecosistema
come tali non costituiscono una materia, ma rappresentano un
insieme di valori e di interessi da perseguire, pertanto debbono
essere considerati degli obiettivi non solo dell'azione dei
pubblici poteri ma dell'intera collettività |
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